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Gli obblighi di bilancio degli ETS: le scelte in un periodo di transizione e di opportunità
24 Feb, 2021

Uno degli aspetti qualificanti ed innovativi in materia di Enti del terzo settore concerne l’introduzione di obblighi di bilancio uniformi e codificati; il Codice del Terzo settore (il D.lgs. n. 117/2017) prevede specifiche norme in materia (in particolare con gli articoli 13 e 48) regolanti le modalità secondo cui i bilanci devono essere redatti e le scadenze entro le quali gli stessi devono essere depositati presso il Registro unico del terzo settore (il RUNTS). Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 (pubblicato in GU n. 102 del 18 aprile 2020) introduce gli schemi di sintesi obbligatori, le regole cui attenersi e, all’articolo 3 la previsione secondo cui gli obblighi diventano cogenti con effetto dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, cioè, nei casi più frequenti, dal bilancio riferito all’esercizio 2021 che si redigerà l’anno prossimo. Consapevoli di tale fatto si può comunque valutare se sia opportuno anticipare l’utilizzo degli schemi, ovviamente agendo in via facoltativa.
 

Si approssima, come di consueto, la stagione dei bilanci e anche gli enti non profit si trovano nella periodicità durante la quale sono “tirate le fila” di quanto fatto durante l’anno precedente. Ad aggiungersi alle gravi problematiche della pandemia e dell’emergenza sanitaria vi sono, pur ovviamente in tono molto minore, le implicazioni indotte dalla “riforma del Terzo Settore” che, in materia di bilanci, effettivamente, innova … e parecchio.

Dispongono specificamente in merito gli articoli 13 e 48 del D.lgs. n. 117/2017, il primo indicando le regole e modalità in funzione delle quali i bilanci debbono essere formati, il secondo prevedendo, fra l’altro, obblighi di deposito (entro il 30 giugno di ogni anno) dei medesimi presso il RUNTS.

Il Decreto ministeriale 5 marzo 2020, emanato in attuazione dell’articolo 13 citato, ha chiaramente indicato, all’articolo 3, che la prima applicazione obbligatoria dei nuovi modelli avverrà con i dati contabili dell’esercizio successivo a quello in corso nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso e cioè, quindi (in generale con riferimento ad enti che hanno esercizi istituzionali coincidenti con l’anno solare) con il bilancio dell’esercizio 2021 che verrà redatto nel corso del 2022.

È certo, conseguentemente, che per quest’anno, obblighi di utilizzo dei nuovi modelli non ve ne sono.

Vale la pena porsi, tuttavia, la domanda se sia o meno opportuno o conveniente anticiparne in via facoltativa l’utilizzo considerando l’assenza di obblighi cogenti fino ad oggi nella medesima materia.

Le regole previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 117/2017 e dal DM 5 marzo 2020 possono sintetizzate con la seguente schematizzazione:

Dimensione dell’ente (assumendo quale parametro di riferimento i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate)

Criterio contabile utilizzato per la contabilità e la redazione del bilancio

Tipologia di “Modelli rendicontativi

Ente piccolo

Inferiori a € 220 mila

Principio di cassa

Rendiconto di cassa

Mod. D

Ente medio o grande

Uguali o superiori a € 220 mila

Principio di competenza

Bilancio formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione

Mod. A, B e C

Il rendiconto per cassa (il Modello D) degli enti minori è strutturato, citando solo le aggregazioni fondamentali, distinguendo fra “attività di interesse generale“, “attività diverse” e “attività di raccolta fondi” e richiede l’indicazione, in calce al medesimo, di alcune informazioni di tipo “patrimoniale” concernenti gli investimenti e i disinvestimenti, le disponibilità liquide e gli oneri e proventi figurativi (fra i quali, sicuramente, quelli attinenti alle attività di volontariato e alle erogazioni liberali in natura ricevute od effettuate).

Il bilancio degli enti maggiori benché somigliante a quello previsto dal codice civile in materia di società presenta numerose specificità. Queste concernono il contenuto dello stato patrimoniale (il Modello A) e la struttura del rendiconto gestionale (il Modello B), che è strutturato, diversamente dal conto economico dei bilanci societari, a sezioni contrapposte, oneri e proventi, e con una riclassificazione sia per natura sia per destinazione. Inoltre la relazione di missione (il Modello C), costituente un elaborato informativo di tipo qualitativo che può essere pensato quale fusione delle richieste di “nota integrativa” e “relazione sulla gestione” dei “bilanci societari”, per la quale non esiste uno standard strutturato, deve contenere numerosissime informazioni talune delle quali tipiche e qualificanti degli Enti del terzo settore.

Benché non esistano obblighi di utilizzare quest’anno i nuovi modelli, effettivamente anticiparne l’introduzione in via facoltativa può essere un modo per testarne le criticità e valutare quali siano le migliori allocazioni con riferimento ai singoli casi specifici; inoltre la creazione di uno standard di relazione di missione conforme alle richieste contenutistiche delle norme e adattato alla realtà concreta dell’ente potrà, in questo caso, svilupparsi sulla base di un percorso temporale utile per affinarne la struttura.

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