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Spese sanitarie e tracciabilità nella dichiarazione dei redditi
1 Mar, 2021

Il comma 679 dell’articolo 1  della Legge di bilancio 2020 (legge  27 dicembre 2019 n. 160) dispone che la detrazione  dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del D.P.R. 917/86 spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. 241/1997; il successivo comma 680 prevede che tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici (inclusi gli occhiali, apparecchi acustici, lenti a contatto etc.) nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche (es. ASL)  o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

La disposizione di cui al comma 679 circa il pagamento “tracciabile” è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 19 della Legge 160/2019; nell’informativa  di studio n. 2/2020 davamo notizia di un emendamento che prevedeva che il suindicato obbligo fosse posticipato alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° aprile 2020, emendamento che non ci risulta approvato; critiche erano state sollevate in quanto la Legge 160/2019 era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, l’articolo 1 si componeva di “soli” 884 commi ed in molti, ad inizio 2020 nulla sapendo in merito a tale novità avevano saldato tali tipologie di spese in contanti.

Risultano anche “latitanti” in materia le istruzioni al modello 730/2021 ed al modello UNICO/2021 PF fascicolo 1  (almeno non ho riscontrato alcuna  traccia sull’obbligo della….tracciabilità del pagamento delle spese in questione). Probabilmente a giugno verranno corrette ed integrate le istruzioni, così come di solito capita.

In soccorso, sull’argomento, vengono le indicazioni fornite nella risposta all’istanza di interpello 19/10/2020 N. 484 laddove l’Agenzia delle Entrate ha indicato che il contribuente dimostra l’avvenuto pagamento con sistema tracciabile al CAF o al professionista abilitato (ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale, mav , sistema pago PA”) e in mancanza mediante l’annotazione apposta sulla fattura o documento commerciale da parte del prestatore (ipotesi il medico); giustamente l’anziano sostiene e condivido  che”non è obbligatorio possedere una carta bancomat, una carta di credito o, comunque, uno strumento di pagamento tracciabile”, da quando non è ammesso il contante ed è stato abolito l’articolo 1277 del Codice Civile ” I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato ..”?

Il caso prospettato nell’interpello era quello di un signore anziano, che non disponeva di carte di credito/debito e che aveva sostenuto una spesa medica in struttura privata, dietro regolare emissione di fattura, che aveva però pagato con POS e carta di credito intestata al figlio, riferendo che aveva poi rimborso al figlio l’ammontare della spesa; l’ Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente istante possa utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell’Istante che riferisce di aver “rimborsato in contanti la spesa sostenuta” al figlio.

NOTE:
1. interessi passivi su mutui abitazione principale, provvigioni per intermediazione immobiliare acquisto prima casa, spese sanitarie, spese veterinarie, spese funebri, tasse universitarie, frequenza scuole, asili nido, premi di assicurazione sulla vita e infortuni, erogazioni liberali, contributi a società di mutuo soccorso, spese per attività sportive dei ragazzi, canoni di locazione studenti universitari, spese per abbonamenti al servizio pubblico di trasporto etc.
2. quindi con bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari etc.; in generale sistemi “tracciabili”, oppure altri mezzi di pagamento che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere i controlli da parte dell’ amministrazione finanziaria – risoluzione 108/E del 3.12.2014.

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