L’adeguamento degli statuti alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore (CTS) – impone di prevedere la nomina, al superamento di alcuni limiti, di un organo di controllo (monocratico o collegiale) e del revisore legale dei conti.
Nello specifico, l’articolo 30 del CTS prevede l’obbligo per le fondazioni di nominare un organo di controllo, anche monocratico, in ogni caso, indipendentemente dall’attività svolta, mentre per gli enti associativi l’obbligo di nomina è previsto soltanto qualora siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile (requisiti previsti per i componenti del collegio sindacale delle società). Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Inoltre, si applicano le stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per il collegio sindacale delle società (articolo 2399 del codice civile).
Il successivo articolo 31 stabilisce poi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, sia per le fondazioni che per le associazioni, nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
All’organo di controllo di cui all’articolo 30 può essere affidata anche la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i membri devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Con riferimento alla decorrenza di tali obblighi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la nota n. 11560 del 2 novembre 2020 nella quale chiarisce che le norme che prevedono l’istituzione dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti sono tra quelle che sono entrate in vigore immediatamente con la pubblicazione del D.lgs. 117/2017, poiché “non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi“. La nota continua poi specificando che “il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall’esercizio 2018 sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019“, con la conseguenza che per alcuni enti l’obbligo di nomina decorra già dal 2020.
L’obbligo va circoscritto ai soggetti che oggi abbiano la qualifica di associazione di promozione sociale (APS), organizzazione di volontariato (ODV) e organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), uniche categorie che, in mancanza dell’operatività del Registro unico del terzo settore (RUNTS), possono ritenersi enti del terzo settore.
Ciò significa che possono verificarsi le seguenti situazioni:
- Fondazioni (Onlus): a prescindere dal superamento o meno dei parametri l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2018.
- APS, ODV e ONLUS che abbiano uno statuto adeguato alle disposizioni previste dal Codice del terzo settore: l’obbligo decorre al superamento dei limiti, per due esercizi consecutivi. In questo caso il periodo di osservazione parte dall’esercizio 2018, delineando così un ipotetico primo obbligo, al ricorrere dei requisiti, a partire dall’anno 2020.
Alcuni dubbi potrebbero sorgere relativamente alla decorrenza dell’obbligo di nomina per le APS, ODV e ONLUS costituite prima dell’entrata in vigore del Codice del terzo settore e che non abbiano ancora provveduto ad adeguare i loro statuti. Per questi enti far decorrere l’obbligo di nomina già dal 2020 (in caso di superamento dei limiti) comporterebbe delle criticità. L’ente si troverebbe, infatti, ad applicare una norma non prevista dallo statuto e lo stesso organo di controllo nominato si troverebbe a dover vigilare su adempimenti non regolati dalle norme interne dell’associazione (si pensi ad esempio al bilancio sociale).
Veniamo ora alle funzioni dell’Organo di controllo. Dalla lettura dei commi 6 e 7 dell’articolo 30 del CTS possiamo così sintetizzare le competenze dell’organo di controllo:
- vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto;
- vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente;
- attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
A ciò si aggiunge la revisione legale dei conti qualora siano superati i limiti previsti e qualora sia investito di questa funzione lo stesso organo di controllo.
Appare chiaro ed evidente che il componente dell’organo di controllo nominato ai sensi del CTS è investito di una serie di responsabilità non di poco conto. A questo proposito è bene far presente che l’eventuale superamento dei limiti che imponga l’obbligo a partire già dall’esercizio 2020 è stato definitivamente accertato con l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2019, al più tardi entro il 31 ottobre 2020 (in virtù della proroga concessa a seguito dell’emergenza sanitaria). È evidente come alcuni enti si siano trovati ormai a ridosso della fine dell’anno a dover nominare un organo di controllo per la verifica di un esercizio ormai quasi concluso. E, se è pur vero che esistono tecniche per effettuare i controlli ex-post sulla gestione a partire dal 1° gennaio 2020, altrettanto vero è che risulta difficile comprendere quale possa essere l’utilità per l’interesse collettivo di fare uno sforzo simile che comunque potrebbe lasciare, nella pratica, delle aree di incertezza anche in merito alle normative specifiche (ante e post riforma) da adottare per gli specifici controlli.
In questo quadro vi sono certamente enti che non sono riusciti ad adeguarsi tempestivamente e che non sanno esattamente quali siano o possano essere gli effetti e le conseguenze di una nomina tardiva. Forse sarebbe stato utile e di più facile applicazione definire per legge la decorrenza dell’obbligo di istituzione di tale organo che, si ribadisce, assume responsabilità enormi, stabilendo un termine più adeguato.