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Sostegni-bis: bonus per le imprese con attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi
17 Giu, 2021

Tra le misure per la tutela della salute il DL n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”) contiene disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci.

In particolare, l’Art. 31 prevede un credito d’imposta, nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. 
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo See. 

Il bonus non è cumulabile, per i medesimi costi, con altri crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. E’ utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. 
Inoltre, on concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir e non soggiace ai limiti in materia di utilizzo dei crediti (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e art. 34 legge n. 388/2000).

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