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Al via le istanze per il contributo a fondo perduto “alternativo” – contributo “Sostegni-bis attività stagionali”
6 Lug, 2021

Con il provvedimento del 2 luglio 2021, il direttore dell’Agenzia Entrate ha definito le regole operative e i termini di presentazione delle istanze con le quali i contribuenti titolari di partita IVA che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, possono richiedere l’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 5 a 15, del Dl n. 73/2021, il “Sostegni-bis”.

Il contributo a fondo perduto “Sostegni-bis attività stagionali” è alternativo al contributo “Sostegni-bis automatico”, per il quale è prevista l’erogazione automatica in base alle risultanze del primo “Sostegni”.
Per verificare l’eventuale convenienza del contributo “attività stagionali” rispetto a quello automatico, è necessario procede innanzitutto al raffronto tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l’analoga media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Per avere accesso al contributo, la differenza tra le due medie mensili deve essere di almeno il 30%.
Per il calcolo del contributo spettante sono previste diverse percentuali, individuate in base a due fattori: l’ottenimento o meno del precedente contributo “Sostegni” e la fascia di ricavi dell’anno 2019.
I soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali soggetti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza e il contributo “Sostegni-bis automatico” percepito.
I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno invece applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali contribuenti verrà erogato l’intero importo del contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza.

Diversamente dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma istitutiva non prevede la possibilità di accedere direttamente al nuovo contributo per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato.

Altra differenza rispetto ai precedenti contributi è che la norma istitutiva non prevede un importo di contributo minimo. L’importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro.

Il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell’importo spettante: l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.

A differenza di quanto accade per il contributo automatico, per ottenere il nuovo contributo a fondo perduto “Sostegni-bis attività stagionali” è necessario presentare un’istanza in modalità elettronica nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021. Con il provvedimento del 2 luglio sono stati quindi approvati anche il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione, nonché le specifiche tecniche.
L’istanza, oltre ad una parte analoga a quella del contributo “Sostegni” prevede ulteriori sezioni dedicate all’indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L’indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni “3.1 – Aiuti di importo limitato” e “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).
A tal fine il contribuente dovrà indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, l’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica. Se l’istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante dovrà preventivamente consegnare all’intermediario l’istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d’identità.
Nel caso in cui con la richiesta del cfp “Sostegni-bis attività stagionali” si verificasse il superamento dell’importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell’istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.
La sezione degli aiuti di Stato è complessa e richiede di essere compilata con estrema precisione.

In considerazione dei tempi molto ristretti, anche alla luce delle prossime ferie estive, invitiamo tutti gli interessati a procedere al più presto al confronto delle media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l’analoga media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Soltanto se la differenza tra le due medie mensili risultasse di almeno il 30% converrà procedere al calcolo ed alla compilazione dell’istanza.

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