Con la Risposta n. 519/2021 l'Agenzia delle Entrate si esprime in tema di cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario, ai sensi dell'art. 1, comma 57 della Legge n. 190/2014 e chiarisce che il contribuente che ha abbia trasferito la propria residenza dall'Italia ad uno Stato membro dell'Unione Europea e produca nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, può applicare il regime forfetario, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.
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Si’ al regime forfetario se il 75% del reddito è in Italia
2 Ago, 2021
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