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Crisi d’impresa: le principali novità del D.L. 24 agosto 2021, n. 118
2 Set, 2021

Il D.L. 118/2021 ha:

  • prorogato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;
  • rinviato al 31 dicembre 2023 (e quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi – OCRI.

Attenzione: le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) all’art 2086 c.c. secondo comma sono già in vigore fin dal 16 marzo 2019 e prevedono che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”. L’imprenditore deve anche “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.

Riteniamo perciò che quanto previsto dalle segnalazioni di allerta e dagli indici della crisi possa però continuare ad essere utilizzato in quest’ottica, come best practices, soprattutto per le micro imprese organizzate in forma societaria che non hanno modo di attivare sistemi di gestione più complessi e articolati.

Tra le altre novità segnaliamo:

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (art.2) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
SI prevede un nuovo sistema di “composizione negoziata della crisi” su base volontaria ed a carattere stragiudiziale, per agevolare il risanamento dell’impresa in stato di crisi temporaneo e reversibile. La composizione della crisi verrà in questi casi demandata ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.
L’imprenditore dovrà richiedere la nomina dell’esperto alla Camera di Commercio competente.

Accesso in qualità di esperto e procedura di nomina (art.3) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
Potranno accedere all’attività di esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione. Per l’iscrizione nell’elenco occorrono le seguenti qualità:
requisiti professionali (alternativi tra loro)
– iscrizione da almeno 5 anni all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
– iscrizione da almeno 5 anni all’albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
– iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei Consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
– adeguata dimostrazione di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;
formazione adeguata
– possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 118/2021.
Di fatto, le disposizioni relative all’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti diverranno quindi operative solo a seguito dell’effettiva individuazione delle modalità di formazione stabilite dal Ministero della Giustizia.
La nomina dell’esperto, tra gli iscritti al citato elenco, avverrà ad opera di una Commissione costituita presso la Camera di Commercio del capoluogo della regione.
La notizia della nomina dell’esperto verrà data mediante pubblicazione nel sito internet della Camera di Commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l’elenco presso il
quale l’esperto è iscritto. Verrà omessa dalla pubblicazione ogni riferimento all’imprenditore che richiede la “composizione negoziata della crisi”.

Esito della “composizione negoziata” – Conclusione delle trattative (art.11) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
In un’ottica di semplificazione, viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che l’impresa potrà adottare a seguito della “composizione negoziata”, quali:
– contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
– convenzione di moratoria;
– accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall’azione revocatoria);
– omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. n.267/1942).
In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore potrà comunque:
– predisporre il piano attestato di risanamento di cui l’art.67, co.3, lett. d, del R.D. n. 267/1942;
– proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all’art.18 del D.L. 118/2021);
– accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n.267/1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Piano di risanamento e test di solvibilità (art.3, co.1 e 2) – ENTRATA IN VIGORE: DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA
Verrà resa disponibile, su un’apposita piattaforma telematica accessibile agli imprenditori iscritti al Registro Imprese, una “lista di controllo particolareggiata”, con «indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati».
Le modalità attuative di tali disposizioni verranno definite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 118/2021 (entro il 23 settembre 2021, termine ordinatorio).
Il test di autovalutazione potrà rappresentare un valido strumento di autoanalisi sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario dell’impresa, da effettuare prima dell’eventuale accesso alla “composizione negoziata della crisi”.

Segnalazione dell’organo di controllo (art.15) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
L’organo di controllo societario dovrà segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla “composizione negoziata”. La segnalazione dovrà essere motivata e prevedere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese.
La tempestiva segnalazione agli amministratori della società e la vigilanza sull’andamento delle trattative saranno valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile.

Regime premiale (art.14) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
L’accesso alla “composizione negoziata della crisi” sarà accompagnato da misure premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.

Modifiche alla legge fallimentare (art.20) – ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2021
Il D.L. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) ed anticipa alcune disposizioni già contenute nel Codice della crisi d’impresa (per esempio gli “accordi ad efficacia estesa” e gli “accordi agevolati”) con l’obiettivo di ampliare le possibilità di accesso a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale.

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