Con la Risposta n. 581 dell’8 settembre 2021 l’Agenzia Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che aveva regolarmente richiesto e percepito, ad aprile 2021, il contributo a fondo perduto di cui al DL n. 41/2021, contributo che è risultato non spettante a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 5/E del 2021, secondo i quali gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del Decreto Sostegni.
Nel presupposto che l’errore commesso dal contribuente, da cui è conseguita l’erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia stato solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di una ditta individuale), considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, l’Agenzia Entrate ritiene che il contribuente possa restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.