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Soggetto non residente che svolge smart working in Italia: il reddito va tassato in entrambi gli Stati
29 Set, 2021

Con la Risposta n. 626 del 27 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno d'imposta 2020 da una cittadina italiana iscritta all'AIRE e dipendente di una società lussemburghese, che ha svolto la propria attività lavorativa in Italia da marzo 2020 ad oggi, lavorando in smart working a causa della pandemia.

Per il caso oggetto dell'interpello l'Agenzia Entrate ritiene che si debba far riferimento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e il Granducato di Lussemburgo, stipulata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747.
In base al combinato disposto dell'articolo 15 della citata Convenzione e dell'articolo 23 del Tuir, dunque, il reddito percepito da un soggetto italiano residente in Lussemburgo per l'attività lavorativa in smart working svolta in Italia nel 2020, e per un periodo superiore a 183 giorni, rileva fiscalmente anche nel nostro Paese, e deve essere tassato in entrambi gli Stati.
La conseguente doppia imposizione, chiariscono le Entrate, sarà risolta attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.

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