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Il Piano del Consumatore: ammissione alla procedura di esdebitazione
12 Ott, 2021

L’art. 4-ter del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni da L. 18.12.2020, n. 176, interviene sulla normativa istitutiva in materia di esdebitazione della persona fisica dettata dalla L. n. 27/01/2012, n. 3, introducendo alcune misure che anticipano le novità del Codice della crisi e dell’insolvenza, in vigore dal 15 maggio 2022.

Composizione della crisi da sovraindebitamento

La legge 27/01/2012, n. 3,  titolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento” concede alle persone fisiche di stralciare un indebitamento eccessivo rispetto alle proprie possibilità.
Il debito di cui si chiede la ristrutturazione deve essere stato contratto al di fuori dell’attività d’impresa o professionale per motivi  non discendenti dalla volontà del debitore (perdita del lavoro, crisi familiari, infortuni, malattie ecc.) nonostante la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni medesime.
L’istituto, che permette una completa riabilitazione economico-finanziaria al soggetto che se ne avvale, è quindi riservato ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi.
Il piano del debitore viene proposto per la sua omologa al Tribunale e consiste in una vera e propria ristrutturazione debitoria, con stralci, da proporre ai creditori.

Ammissione alla procedura

Il debitore può accedere alla procedura se:

  • persona fisica meritevole, 
  • non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

L’obbligo del pagamento del debito si <rigenera> nel caso in cui si manifestino utilità rilevanti nell’arco temporale di quattro anni dal decreto di esdebitazione, e nel caso in cui siano sufficienti a pagare almeno il 10 per cento dei debiti (non sono considerate “utilità” i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati).
La valutazione di rilevanza dell’utilità va condotta si base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 150/2013.

Si rammenta che la Legge n. 176/2020, sostituendo l’articolo 6, comma 2, lett. b), L. 27/01/2012 n. 3, ha compiutamente individuato la nozione di “consumatore” ammesso alla procedura che coincide non solo con la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche l’eventuale socio di una delle società regolate nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Sussistono circostanze al verificarsi delle quali, il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta, vale a dire:

  • se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Di estremo rilievo appaiono le novità contenute dal nuovo art. 7-bis, inserito nella Legge istitutiva dalla L. n. 176/2020. E’ stata  introdotta la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune, rimanendo comunque distinte le masse attive e passive.

Possono essere considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto.

La proposta di piano del consumatore può prevedere  anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti  da  contratti di  finanziamento  con  cessione  del  quinto  dello  stipendio,  del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle  operazioni  di prestito su pegno.

Le caratteristiche della domanda e della Relazione OCC

Alla domanda di esdebitazione1 da presentare al Giudice competente (Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore) tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC) – ente terzo ed imparziale che verifica il rispetto dei presupposti normativi e procede alla nomina di un legale che assisterà il debitore nella procedura –  occorre allegare: 

  • l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute; 
  • l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; 
  • l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari, di tutte le altre entrate del debitore e dei suoi familiari.

A tal proposito, l’articolo 4 ter L. 176/2020, ha rivisitato i contenuti della relazione particolareggiata dell’OCC che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex articolo 9, comma 3 bis, L. 3/2012.

Oltre agli elementi già descritti la Relazione tecnica deve indicare:

  • le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
  • la completezza e attendibilità della documentazione depositata;
  • l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura;
  • l’indicazione della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Quest’ultimo elemento che riguarda il cd. <merito creditizio”, cioè l’OCC deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto in debita considerazione del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Tra l’altro, alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC che deve indicare: percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché  indicazioni dei criteri adottati nella formazione delle classi ove previste.
 

Note:
1 Nei documenti correlati a questo articolo un fac-simile di Ricorso per l’ammissione alla procedura Piano del Consumatore ex art. 12 bis l. 3/12.

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