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Ecobonus veicoli: una risoluzione, due codici tributo
29 Ott, 2021

Istituito, con Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 61/E del 27 ottobre 2021, il codice tributo “6929” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”, per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1, introdotto dal Dl “Sostegni-bis” (articolo 73-quinquies).
Il contributo è destinato alle persone fisiche che acquistano un veicolo usato di categoria M1, riconosciuto dal venditore e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate.

Con stessa Risoluzione l’Agenzia ha inoltre ridenominato il codice tributo “6903”, istituito con Risoluzione n. 82/2019 per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica e che consentirà la fruizione del bonus esteso, dall’ultimo Bilancio, ai veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica. 

Il citato codice, è quindi ridenominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020”.

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo. 

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