Con Provvedimento n. 334506 del 26 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate comunica la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, ai sensi dell'art. 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio").
Con riferimento al credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944% (95.000.000/147.757.765) dell’importo del credito richiesto.
Nel Provvedimento viene inoltre precisato che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso al 10-03-2020 dovrà essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso (26-11-2021).
Il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione il credito d’imposta sarà istituito con successiva Risoluzione.