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Enti cooperativi: determinazione contributo biennale 2021/2022
14 Dic, 2021

Con Decreto del 11 giugno 2021 (pubblicato in G.U. n. 197 del 18 agosto 2021) il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito i  parametri per il calcolo del contributo biennale 2015/2016, dovuto dagli enti cooperativi, come disposto dall’articolo 8 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 e,  per quanto riguarda le modalità di accesso e riscossione, dal D.M. 18 dicembre 2006

Il contributo è dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, nelle seguenti misure:

Società cooperative e loro consorzi

 

Fasce e importo

Numero soci

Capitale sottoscritto

Fatturato

a)

€.    280,00

fino a 100

fino a €. 5.160,00

fino a €. 75.000,00

b)

€.    680,00

da 101 a 500

da €. 5.160,01 a €. a €. 40.000,00

da €. 75.000.01 a €. 300.000,00

c)

€. 1.350,00

superiore 500

superiore a €. 40.000,00

da €. 300.000,01 a €. 1.000.000,00

d)

€. 1.730,00

superiore a 500

superiore a €. 40.000,00

da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00

e)

€. 2.380,00

superiore a 500

superiore a €. 40.000,00

superiore a €. 2.000.000,00

Banche di credito cooperativo

 

Fasce e importo

Numero soci

Totale attivo
(in migliaia di euro)

a)

€.    1.980,00

fino a 980

fino a €. 124.000

b)

€.    3.745,00

da 981 a 1680

da €.124.001 a €. 290.000

c)

€.    6.660,00

superiore 1680

superiore a €. 290.000,00

Società di mutuo soccorso

 

Fasce e importo

Numero soci

Totale attivo
(in migliaia di euro)

a)

€.    280,00

fino a 1.000

fino a €. 100.000

b)

€.    560,00

da 1.001 a 10.000

da €.100.001 a €. 500.000

c)

€.    840,00

superiore 1680

superiore a €. 500.000

Per individuare la fascia di appartenenza l’ente cooperativo deve contestualmente possedere i parametri previsti nella tabella; nel caso in cui anche un solo parametro venisse superato l’ente è tenuto al pagamento del contributo indicato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
I parametri di riferimento devono essere rilevati al 31 dicembre 2020.

Il “fatturato”

Il fatturato corrisponde al “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile; nelle cooperative edilizie il fatturato è pari al maggior valore dell’immobile rilevato alle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e il valore della produzione di cui alla lett. A) dell’art. 2425 c.c.
I contributi indicati nella tabella devono essere aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale e del 30% per le cooperative sociali; gli enti iscritti all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi l’aumento del 50% non viene applicato nel caso in cui gli stessi non abbiano avviato o realizzato un programma edilizia.
Le cooperative edilizie di abitazione non assoggettabili a revisione annuale devono versare un contributo maggiorato del 10%, come disposto dall’art. 20, comma c) della legge n. 59/92.

Enti soggetti al contributo minimo

Gli enti cooperativi e le società di mutuo soccorso che hanno deliberato lo scioglimento entro il termine di pagamento del contributo 2021/2022, sono tenuti al versamento del contributo minimo aumentato delle eventuali maggiorazioni dovute per la tipologia di cooperativa.
Gli enti iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021 sono esonerati dal versamento del contributo.
Gli altri enti cooperativi di nuova costituzione sono tenuti al versamento del contributo entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; i parametri di riferimento per la determinazione della fascia contributiva sono quelli rilevabili al momento dell’iscrizione al registro citato.

Modalità di riscossione

I contributi sono riscossi esclusivamente per tramite dell’Agenzia delle Entrate attraverso versamento su modello F24 e utilizzando i seguenti codici:

Cod. 3010:

  • contributo biennale;
  • maggiorazioni del contributo (escluso il 10% dovuto dalle  cooperative edilizie);
  • interessi per ritardato pagamento

Cod. 3011:

  • maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;
  • interessi per ritardato pagamento

Cod. 3014: sanzioni

I contributi di pertinenza delle Centrali Cooperative, dovuti dagli enti associati, sono riscossi dalle Centrali stesse, mentre gli Enti non aderenti ad Associazioni Nazionali di Rappresentanza possono utilizzare il modello F24.

Il contributo deve essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel caso la cooperativa versi il contributo entro un mese dalla scadenza dovrà pagare una sanzione pari al 5% del contributo stesso, oltre che gli interessi di mora; se, al contrario, il versamento avviene oltre un mese dalla scadenza la sanzione dovuta sarà pari al 15% del contributo (D.M. 18 dicembre 2006 art. 4 comma 2 e art. 5).

Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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