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Contributo a fondo perduto start-up al 100%
23 Dic, 2021

L’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto “Sostegni”) riconosce un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 1.000 euro, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018 e avviato l’attività nel corso del 2019, e che hanno conseguito ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro ma non hanno avuto accesso al contributo previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” per non aver registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019. 

Con Provvedimento del 17 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è stato inferiore alle risorse finanziarie disponibili, alle start-up che hanno presentato richiesta dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid- 19 sarà riconosciuto l’intero ammontare del contributo. A ciascun beneficiario spetterà dunque il 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, e che abbia superato i controlli dell’Agenzia Entrate.

Con successiva Risoluzione n. 75/E del 20 dicembre l’Agenzia ha quindi istituito il seguente codice tributo per l’utilizzo del contributo a fondo perduto in compensazione, tramite modello F24, per i contribuenti che hanno scelto tale modalità di fruizione:

  • “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1-ter DL n. 41 del 2021”.

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