Nelle operazioni di importazione di beni nella Repubblica di San Marino dal territorio comunitario il trasferimento di merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2.
Infatti, come precisato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'articolo 3 della Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e RSM "prevede l'obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione.
Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.
Al riguardo, appare utile precisare che la suddetta normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione.
Pertanto si ritiene che la qualificazione fiscale della transazione (che nel caso di specie avviene attraverso un rappresentante fiscale stabilito in Italia) sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall'Italia verso San Marino, non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l'operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica".
Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 14 dell'11 gennaio.