La mancata instaurazione del contraddittorio non può essere di per sé motivo di annullamento dell’atto inviato dall’Amministrazione finanziaria.
L’accertamento con redditometro è valido anche se il contribuente non ha ricevuto il questionario, trattandosi di una mera facoltà riservata all’Amministrazione finanziaria per lo svolgimento dell’istruttoria. Inoltre, ai fini della prova contraria, rappresentata dalle elargizioni del coniuge, non è sufficiente allegare il rapporto di parentela, essendo necessario provare che gli esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata dal coniuge.
Questo è quanto ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 38060 del 2 dicembre 2021, con cui è stato rigettato il ricorso di un contribuente.