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Abolizione dell’IRAP anche per le imprese familiari
1 Feb, 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che partire dall’esercizio 2020 vi è l’esclusione dall’IRAP delle persone fisiche, stabilendo quindi che l’imposta “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”.

Dal 1° gennaio scorso, pertanto, è diventata definitiva l’abolizione del tributo per:

  • i lavoratori autonomi;
  • le ditte individuali,
  • i professionisti.

Durante Telefisco 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno annoverate anche le imprese familiari, le quali possono quindi avvantaggiarsi dall’esonero dall’imposta a partire dall’anno in corso.

L’impresa familiare, infatti, pur rappresentando una situazione di confine nel regime precedente su cui spesso gravava l’incertezza della soggettività passiva IRAP, rientra nell’ambito delle imprese individuali e non ha natura collettiva/associativa in quanto è imprenditore unicamente il titolare che esercita l’attività e assume diritti e obbligazioni oltre alla piena responsabilità verso i terzi (cfr. risoluzione n. 176/E/2008).

In altri termini, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell’ambito dell’art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato “redditi prodotti in forma associata”), ciò non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall’effettiva percezione. In aggiunta, prosegue l’Agenzia, l’unico soggetto in un’impresa familiare avente la qualifica di imprenditore ex art. 230-bis c.c., è il titolare dell’impresa stessa (cfr. risoluzione n. 233/E/2008 e risposta ad interpello n. 195/2021).

Ne consegue che l’esonero dall’IRAP deve ritenersi pacificamente operante a partire dal 1° gennaio 2022 per l’impresa familiare, anche nel caso in cui nella stessa fossero coinvolti più soggetti.

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