L'articolo 22 del DL n. 4/2022 ha introdotto la proroga, fino al 31 marzo 2022, del trattamento di integrazione salariale di tipo emergenziale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.
Nel Messaggio n. 816 del 18 febbraio, l'Inps chiarisce che i datori di lavoro interessati possono presentare domanda di CIGO con la causale "COVID 19 – D.L. 4/2022", per un periodo di durata massima pari a 13 settimane e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Con domanda separata gli stessi datori di lavoro possono chiedere una proroga del predetto periodo, fino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando quindi le complessive 26 settimane previste dall'articolo 22 sopra richiamato. Anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale "COVID 19 – D.L. 4/2022" ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
L'Istituto ricorda inoltre che i termini di presentazione delle domande con causale "COVID 19 – D.L. 4/2022" sono i seguenti:
a) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022;
b) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.