Il processo penale è impermeabile alle presunzioni tributarie avvalendosi di mezzi di accertamento del fatto e di criteri di giudizio ben più penetranti e del tutto autonomi. Le sentenze pronunciate in procedimenti civili possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti.
Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione, III Sez. Penale, con la Sentenza n. 149 del 10 gennaio 2022, ha dichiarato legittima la condanna di due rappresentanti legali di due diverse società per dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false, anche se l’accertamento era stato annullato in sede tributaria, ed ha rigettato il ricorso del rappresentante legale di una delle due società, accusato di aver inserito in contabilità costi per sponsorizzazioni false.
La Cassazione ha chiarito inoltre che va in ogni caso escluso che il giudice penale, nel valutare la fondatezza dell'accusa, debba confrontarsi con le ragioni dell'annullamento dell'avviso di accertamento operato dal giudice tributario.