Con Nota prot. n. 393 del 1°marzo 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica nuove FAQ relative all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, ad integrazione di quelle pubblicate il 27 gennaio scorso.
In una di queste l’INL precisa che le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Tali prestazioni, infatti, possono essere ricomprese tra le quelle di natura prettamente intellettuale.
Rimangono esclusi dall’obbligo, come l’INL indica in altre risposte, anche i traduttori, interpreti, docenti di lingue e consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine.