Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 67 del 17 marzo, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Dal 1° aprile, come noto, cesserà lo stato di emergenza, ed inizierà un percorso per il ritorno alla "normalità", che prevede:
- la fine del sistema delle zone colorate;
- il graduale superamento del green pass;
- l'eliminazione delle quarantene precauzionali.
Il provvedimento stabilisce:
- obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- fine del sistema delle zone colorate;
- capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
- protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
Relativamente all'accesso ai luoghi di lavoro, dal 1° aprile sarà possibile, anche per gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, il cui obbligo terminerà dal 1° maggio.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA, come rimane anche il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
Le misure che riguardano la scuola riguardano la gestione dei casi di positività, che:
per le Scuole dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia
In presenza di almeno 4 casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
per la Scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Isolamento per infezione da Covid
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Il personale Covid per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022.