Con Nota n. 530 del 21 marzo 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di bilancio 2022, parte delle quali sono da considerarsi immediatamente operative, e rispetto alle quali l’Ispettorato intende fornire alcuni chiarimenti.
Nel documento viene chiarito che sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi del comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
In forza del nuovo comma 721 lett. b), prosegue l’INL, permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza, così come era già previsto dall’art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 ora abrogato. Di conseguenza, la sanzione prevista dal successivo comma 722 (da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro), troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
In tema di ricorso fraudolento al tirocinio il comma 723 stabilisce che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
Tali disposizioni, chiarisce l’Ispettorato, introducono precetti da ritenersi immediatamente operativi.
Infine, rispetto a quanto previsto dal comma 724, che ribadisce l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. 608/1996), l’INL informa che lo stesso riguarda unicamente i tirocini extracurriculari.