La legge 16 settembre 2021, n. 125 proroga al 2022 le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del DL 28 settembre 2018, n. 109, già in essere per il 2020 e il 2021, che prevedono che le società in fallimento o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, siano esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.
Con il Messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022 l'Inps fornisce istruzioni operative per accedere agli sgravi.