Nella Risposta n. 160 del 30 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate rimborsi delle spese sostenute dall’Ateneo per l’effettuazione obbligatoria dei tamponi antigenici da parte dei dipendenti nominati membri di commissioni di concorso non costituisce base imponibile ai fini IRPEF, in quanto costi sostenuti nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà acquisire la documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte dei dipendenti che, conseguentemente, non potranno fruire della detrazione prevista per le spese sanitarie.
I soggetti che riceveranno il rimborso per la spesa sostenuta per l’effettuazione del tampone e che presentano una dichiarazione dei redditi precompilata, dovranno quindi modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.