Il 28 marzo scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto “Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) che, tra le diverse misure introdotte, ha previsto la riammissione ai benefici della Definizione agevolata per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 e ha stabilito un nuovo termine anche per i versamenti delle rate in scadenza nel 2022.
In particolare, questi contribuenti, sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” se effettuano il pagamento delle somme dovute entro:
- il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
- il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
- il 30 novembre 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”).
Per il pagamento entro questi nuovi termini sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Saranno dunque considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il:
- 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.
Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-riscossione sono state pubblicate le FAQ con le risposte alle domande più frequenti sulle novità introdotte dalla legge di conversione del Dl Sostegni-ter.