Con la Risposta n. 185 dell'8 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio. Pertanto, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte (art. 23 Apr n. 600/1973).
Le ritenute erroneamente applicate, già riversate dal datore di lavoro al Fisco, precisa l'Agenzia, potranno essere recuperate presentando la dichiarazione integrativa del Modello 770/2021 relativo all'anno di imposta 2020.