Riconoscerla equivarrebbe a trasformare la disposizione in un beneficio di natura oggettiva, concesso solo per l’attività svolta e non anche per la natura pubblica degli enti.
In tema di Ires, le società private che gestiscono un ospedale pubblico, in regime di sperimentazione, attraverso la costituzione di una società mista a prevalente partecipazione pubblica, non possono essere ricomprese tra gli “enti ospedalieri” (ex articolo 2, comma 2, legge n. 132/1968) con conseguente inapplicabilità in via estensiva della riduzione della metà dell’imposta prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr n. 601/1973 in favore dei soli enti “pubblici” ospedalieri, trattandosi di norma agevolativa avente natura soggettiva derogatoria di previsioni generali, come tale di stretta interpretazione. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 2031 del 24 gennaio 2022.