Con la Risposta n. 244/2022 l'Agenzia Entrate chiarisce che, al trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza dei "conviventi di fatto" a favore di uno dei due, non può essere applicata l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 (esenzione imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa).
In particolare l'Agenzia delle Entrate non ritiene sussistente, relativamente al caso specifico oggetto dell'interpello, il presupposto per l'applicazione del citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio", che trova la sua ratio nell'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.