Con Circolare n. 13 del 13 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese energivore e non energivore, previsti dai decreti legge "Sostegni-ter" e dai decreti "Energia" e "Ucraina", emanati con lo scopo di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, dovuti anche alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
In riferimento agli articoli 9 e 3, comma 3, del Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), che disciplinano la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per le imprese energivore e non energivore, l'Agenzia precisa che detti crediti, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, sono cedibili solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Con riferimento al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus è fatta salva, chiariscono ancora le Entrate, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti sono cedibili "solo per intero" implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisca la cessione della quota non utilizzata.