Con Risoluzione n. 22/E del 23 maggio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria, ed in merito all'interpretazione dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, secondo cui "In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000".
Nella Risoluzione l'Agenzia chiarisce che, per l’omessa, errata, tardiva trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari ai fini della precompilata, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato in modo irregolare, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico (articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997), a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.
Detta sanzione rimane, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo "8912" e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.