L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, con la quale fornisce chiarimenti in merito ai diversi bonus edilizi, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dai Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, “Aiuti”, “Ucraina”.
Una guida aggiornata, quindi, che illustra le diverse novità intervenute, tra le quali:
- detraibilità estesa per le spese per visto e congruità – Le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus;
- niente visto e asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro – Per le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate;
- posti auto e box – Cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.
Il documento di prassi commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.
A partire dal 1° maggio 2022, chiarisce la circolare, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente.
In vigore anche, sempre dalla stessa data, il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.
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