L’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto "Ucraina-bis") prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.
Tale credito d'imposta, come previsto dallo stesso art. 18, deve essere utilizzato in compensazione, entro il 31 dicembre 2022, oppure ceduto solo per intero a terzi.
L'Agenzia delle Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione del suddetto credito d'imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, con la Risoluzione n. 23/E del 30 maggio, ha istituito il codice tributo “6965” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.