Con il Pronto ordini n. 68/2022 del 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito all’obbligo formativo di un soggetto non esercente la professione che assuma incarichi di revisione legale.
Rispondendo ad un quesito posto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze il CNDCEC chiarisce che, come evidenziato anche nel PO n. 68/2020, l’esonero può essere riconosciuto solo qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 8, co.3 (ossia di non essere in possesso di partita IVA, non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma), non essendo sufficiente il verificarsi solo di alcune di esse.
Di conseguenza, il soggetto che esercita anche occasionalmente incarichi di revisione legale, esercita una specifica funzione rientrante nella professione di dottore commercialista e, dunque, non è esonerato dall'obbligo formativo.