Il “Fondo unico nazionale per il turismo” ha previsto, per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, fruibile entro il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione, in particolare, consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi dovuti per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, e spetta nei limiti delle risorse stanziate.
Nel Messaggio Inps n. 2712 del 6 luglio tutti i dettagli sulla misura dell’esonero e sui datori di lavoro che possono accedere al beneficio.