Come ogni anno dal 1° agosto opera la sospensione dei termini processuali e delle scadenze tributarie.
In particolare:
- i termini di natura processuale sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo;
- gli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie sono sospesi dal 1° agosto fino al 20 agosto (che quest’anno cade di sabato, quindi le scadenze slittano al 22). I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono quindi essere adempiuti entro il termine del 22 agosto senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.