Nella circolare “omnibus” (Circolare n. 24/E) pubblicata il 7 luglio 2022, nella quale l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi degli operatori, Caf e professionisti, che andranno ad affiancare i cittadini nella presentazione della dichiarazione dei redditi, vengono forniti chiarimenti anche relativamente alla detrazione dall’imposta lorda di oneri e spese come, ad esempio, le detrazioni relative alle spese per l’istruzione diverse da quelle universitarie.
In merito l’Agenzia precisa che sono detraibili, nella misura del 19%, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. In particolare, quelle per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Inoltre, sono detraibili, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le spese sostenute: per la mensa scolastica, per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto e per il servizio di trasporto scolastico.
Non sono detraibili, invece, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero, nonché quelle relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.