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ESTEROMETRO: Ultimi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
2 Ago, 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 13 luglio u.s., ha fornito importanti chiarimenti in merito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro), la cui normativa ha subito rilevanti modifiche a decorrere dallo scorso 1° luglio.

Si precisa che l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

  1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.


Con riferimento all’ambito oggettivo e sulla base di quanto sopra riportato, sembrerebbe che costituiscano oggetto della comunicazione i dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza alcuna limitazione. Non è significativo, pertanto, il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio dello Stato. L’Agenzia delle Entrate sembrerebbe confermare che rientrano negli obblighi comunicativi anche le operazioni nei confronti di soggetti “privati”, in quanto è rilevante solo la condizione che il soggetto non sia stabilito nel territorio dello Stato, senza, quindi, porre particolarmente attenzione al fatto che si tratti di operatori economici o meno. In aggiunta, la stessa circolare precisa che l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non contiene una chiara indicazione in tal senso, per tale ragione si ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori (solo, però, nel caso in cui il corrispettivo dell’operazione sia certificato mediante fattura o altro documento).

Le importanti novità del c.d. “Esterometro“, confermano che la finalità di tale adempimento non è identificabile nel controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, bensì nel monitoraggio di tutte quelle transazioni in cui la controparte del soggetto passivo IVA residente in Italia è “estera“.

Così come previsto dall’articolo 12 del D.L. 73/2022, l’unica limitazione riguarda gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del d.P.R. 633/72, i quali devono essere comunicati solo se il relativo importo risulta essere maggiore a 5.000 euro.

Con riferimento ai soggetti in regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, è attivo l’obbligo di emissione della fattura elettronica via SDI a decorrere dall’1.7.2022. L’obbligo di fatturazione elettronica sarà operativo in via generalizzata, invece, per tutti i soggetti in regime forfetario a decorrere dall’1.1.2024. Per tali soggetti, quindi, l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro) è prevista per tutti coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Attraverso la circolare n. 26/E, è stato sottolineato che:

  • occorre compilare un documento in XML e trasmetterlo al Sistema di Interscambio conforme alle specifiche tecniche versione 1.7, sul quale, pertanto, lo SDI effettuerà i consueti controlli formali previsti dalle stesse specifiche tecniche. In riferimento alle operazioni attive poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, per i campi obbligatori (come nel caso della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”), occorrerà mantenere coerenza tra i dati presentati nel documento (emesso extra SDI) e quelli indicati nel file XML da trasmettere a SDI. Qualora, per generare il file XML da trasmettere a SDI per l’Esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – indicando la parola “beni” ovvero la parola “servizi”. In alternativa, se all’interno della fattura risultano indicati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa;
  • il termine di trasmissione dei dati delle operazioni attive sia coerente con i nuovi termini di emissione delle fatture e dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • il termine di trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, invece, sia effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione;
  • la trasmissione dei dati delle operazioni passive consente di assolvere anche gli obblighi ex articolo 17, comma 2, del decreto IVA;
  • la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non concretizza anche il tardivo assolvimento dell’imposta tramite integrazione/autofattura.

Infine, con riferimento alla conservazione dei documenti trasmessi via SDI ai fini dell’Esterometro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di emissione di una fattura XML, trasmessa via SDI, il relativo documento dovrà essere conservato in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto IVA.

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

 

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