Con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia Entrate ha precisato che l’imposta di bollo addebitata in fattura (articolo 1, comma 64 della legge n. 190/2014 e articolo 22 del Dpr n. 642/1972) è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre quindi alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione.
Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a Iva (articolo 13, comma 1 della Tariffa, parte prima).
L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera. Nei casi in cui quest’ultimo riaddebiti al cliente l’imposta, il rimborso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.