L’art. 1, comma 2-bis del Dl n. 73/2022 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali”), intervenendo sull’art. 7, comma 4-quater del DL n. 357/1994, va a modificare la norma che prevede che la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, sia considerata comunque regolare se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi:
– risultano aggiornati;
– siano stampati su richiesta degli accertatori e in loro presenza.
La disposizione viene estesa alla conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico, pur in difetto di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Riportiamo il comma 4-quater del DL n. 357/1994 così come modificato dal Dl “Semplificazioni fiscali”:
“La tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.