Il 6 ottobre scorso il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per il prossimo inverno, come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
In sintesi, durante la stagione invernale 2022-2023, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale:
- sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione;
- sono ridotti di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati è consentito con i seguenti limiti:
- Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Clicca qui per leggere il Decreto.