Con Risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (art. 2, comma 1, Dl n. 16/2012) in caso di ritardo della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, come previsto dalla Circolare n. 33/2022.
Il versamento della sanzione, spiegano le Entrate, deve essere effettuato con modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
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Cessione bonus edilizi: istruzioni per avvalersi della “remissione in bonis”
14 Ott, 2022
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