Il fatto che il contribuente ha perso la titolarità del diritto di proprietà sull’immobile assegnato alla moglie non equivale alla mancanza della disponibilità del bene.
Non può usufruire delle agevolazioni prima casa il contribuente proprietario di un altro immobile ad uso abitativo acquisito con il medesimo beneficio, anche qualora non ne abbia la disponibilità effettiva in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione personale. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 27088 del 14 settembre 2022, con cui ha respinto il ricorso di un contribuente.