Nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento in pubblicità agevolato (campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali), affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute.
Resta escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione che, in ogni caso, non potrà fruire dell’agevolazione in esame, con riferimento ai costi sostenuti in nome e per conto dei propri clienti, per i suddetti investimenti.
I chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia Entrate nella Risposta n. 548 del 4 novembre.
Al fine di consentire i controlli sulla corretta fruizione dello sconto fiscale, hanno precisato le Entrate, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separata indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.