Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta al “navigator” se, in base alle clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dello stesso è ben definito e gli spostamenti effettuati non presentano i requisiti per poter essere qualificati come “trasferte”, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro.
La precisazione è stata fornita dall’Agenzia Entrate, nella Risoluzione n. 67/E del 15 novembre.