Con la Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, contenuta rispettivamente:
- nell’articolo 6 del decreto Aiuti-bis
- nell’articolo 1 del decreto Aiuti-ter
- nell’articolo 1 del decreto Aiuti-quater
I citati articoli hanno prorogato i crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022, riconoscendoli in misura percentuale in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza.
Beneficiarie dei crediti d’imposta sono le imprese che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni previste dalla norma. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.
Tutti i dettagli nella Circolare, in cui l’Agenzia Entrate risponde anche ai quesiti specifici in merito all’ambito applicativo delle misure.