L’omissione nella fattura di tale scritta produce una vendita viziata in quanto il regime sulle triangolazioni prevede la chiara indicazione del trasferimento del debito d’imposta.
Nell’ambito di un’operazione triangolare, in cui una società austriaca acquista veicoli dal Regno Unito rivendendoli a una società Ceca, l’acquirente finale non è validamente designato come debitore dell’Iva nel caso in cui la fattura emessa dall’acquirente intermedio non contenga la dicitura “inversione contabile” di cui all’articolo 226, punto 11-bis, di tale direttiva. I giudici della Corte Ue ritengono inoltre incompatibile con il diritto unionale la possibilità di rettificare successivamente l’omissione di tale dicitura.