Con Circolare n° 7 del 24 gennaio l’Inps fornisce le istruzioni operative in merito all’applicazione dell’esonero contributivo a carico dei lavoratori introdotto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).
L’Istituto ricorda che la Legge di Bilancio 2023 ha previsto, “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023″, che l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore sia riconosciuto, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, delle legge n. 234 del 2021, e quindi:
- nella misura del 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura del 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Possono quindi accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, mentre rimangono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.
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