L’obbligo di certificazione vale anche nel caso in cui la pubblica amministrazione che perde la causa versa le somme a un soggetto che riveste anch’esso la qualifica di sostituto di imposta.
Un ente pubblico risultato perdente in una lite giudiziaria, è tenuto ad emettere la certificazione unica per le spese di giudizio, anche se sono destinate a un libero professionista munito di delega all’incasso, a nulla rilevando il regime fiscale adottato da quest’ultimo (ordinario o forfetario) e l’eventuale qualifica di sostituto d’imposta della controparte vittoriosa. È la sintesi della risposta n. 189 del 3 febbraio 2023, dell’Agenzia delle entrate.