Con Circolare n. 3/E dell’8 febbraio l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto Rilancio, ed in particolare rispetto al limite di spesa ammesso al Superbonus relativo a interventi su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale.
Questi soggetti, ai fini della fruizione del Superbonus, risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate “in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi”, dato che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
Relativamente alla modalità di calcolo ai fini della determinazione dei massimali di spesa, nel documento viene chiarito che, al fine di evitare differenze territoriali, il parametro di riferimento è rappresentato dal valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.
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