Arrivano dall’Inps le indicazioni utili ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, per ottenere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 2-bis del decreto interministeriale 19 agosto 2022.
Entro il 30 aprile 2023, seguendo le indicazioni contenute nella Circolare Inps n. 30 del 15 marzo 2023, si potrà richiedere l’indennità tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. È possibile presentare la domanda anche tramite Contact center o patronati.
Possono accedere all’indennità i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva al 18 maggio 2022;
- avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- aver effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.